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Novità normative e approfondimenti

DECRETO-LEGGE n. 48 del 4 maggio 2023 “MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO”

In vigore dal 5 maggio 2023, il Decreto Lavoro del 4 maggio 2023 ha introdotto novità in tema di sicurezza sul lavoro.

Gli articoli 14-15-16-17 del Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” sono interamente dedicati alla sicurezza sul lavoro.

Nello specifico l’art. 14 introduce le modifiche al D. Lgs. 81/08, riassunte di seguito:

 

      1. Diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria. La nomina del Medico Competente deve appunto avvenire, oltre che per i casi già previsti dal D.Lgs. 81/08, anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
      2. Obbligo per il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del titolo IV del D.Lgs. 81/08.
      3. Obbligo per il Medico Competente di richiedere la cartella sanitaria al lavoratore, in occasione della visita di assunzione, e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
      4. Obbligo per il Medico Competente di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in caso di impedimento.
      5. Previsto il monitoraggio per l’applicazione degli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formative e sulla conformità alla normativa di riferimento, sia da parte di chi eroga la formazione sia da parte dei destinatari.
      6.  In merito alle verifiche sulle attrezzature, si riconosce la titolarità di esercitare la verifica periodica successiva da parte di soggetti privati abilitati, i quali possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio rispondendo direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
      7. Obbligo per il noleggiatore o concedente in uso di attrezzature: richiedere e conservare agli atti una autodichiarazione di affidamento dell’attrezzatura esclusivamente ad operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, in possesso di formazione e addestramento.
      8. La dichiarazione può essere compilata dal soggetto che prende direttamente a noleggio o in concessione d’uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori incaricati.
      9. Obbligo di formazione e addestramento specifico per il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Qualora non provveda a questi adempimenti il datore di lavoro è prevista la sanzione penale che include l’arresto o l’ammenda.

 

ESTRATTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Estratto 01 – dal Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” del Decreto-Legge 4 maggio n.2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

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FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI – SETTORE EDILIZIA

L’aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori dovrà essere effettuato ogni tre anni, come stabilito dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia del 03 marzo 2022 (imprese edili ed affini e delle Cooperative) e dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 (imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini).

I suddetti Contratti Collettivi Nazionali hanno pertanto introdotto che la periodicità di aggiornamento debba essere triennale, diversamente da quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

 

La periodicità di aggiornamento triennale della formazione dei lavoratori si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data del 3 marzo 2022 (per il CCNL Edilizia) e alla data del 4 maggio 2022 (per il CCNL Edilizia Artigianato).

Si evidenzia che l’inadempimento contrattuale comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per la mancata applicazione del contratto.

 

Nonostante la mancata applicazione non comporti un inadempimento normativo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si sottolinea che per il D.Lgs. 81/08, all’art. 90 comma 9 lett. b), prevede l’obbligo per il Committente o Responsabile dei Lavori di chiedere all’impresa esecutrice la dichiarazione di corretta applicazione del CCNL.

Si ricorda inoltre che un attestato di AGGIORNAMENTO è valido solo se in possesso dell’attestato di formazione relativo al percorso completo obbligatorio.

 

ESTRATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Estratto 01 – dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 (imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini), punto “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza” Edilizia Artigianato

Estratto 02 – dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia del 03 marzo 2022 (imprese edili ed affini e delle Cooperative), allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”

Estratto 03 – dal D.Lgs. 81/08, articolo 90, comma 9

 

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REGOLAMENTO UE 2020-1149 RESTRIZIONI PER UTILIZZO DI PRODOTTI CONTENENTI DIISOCIANATI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

A partire dal 24 agosto 2023, l’utilizzo di prodotti contenenti una concentrazione di diisocianati maggiore dello 0,1% è consentito solo agli utilizzatori che hanno completato con esito positivo un apposito corso di formazione sull’utilizzo in sicurezza, nel rispetto del Regolamento UE 2020/1149.

MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

DECRETI ANTINCENDIO: NOVITÀ FORMATIVE

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

Il riferimento normativo è il D.M. 02/09/2021, in vigore dal 04/10/2022 (come specificato dall’Art. 8 – entrata in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 04/10/2021).

Il D.M. 02/09/2021 ha infatti stabilito in modo inequivocabile l’obbligo di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE.

Pertanto, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. In caso trascorrano più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto (termine: 04/10/2023).

 

CLASSIFICAZIONE LIVELLI DI RISCHIO

In riferimento alla Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, il Decreto del Ministero dell’Interno 02/09/2021, entrato in vigore il 04/10/2022, dispone che il Datore di Lavoro assicuri la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo i livelli di rischio indicati nell’allegato III.

Si riporta di seguito l’estratto con l’individuazione dei tre livelli di rischio.

 
MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
– ALLEGATO 01 – D.M. 02/09/2021.